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Limitazioni al traffico: l’ordinanza del Comune di Rimini

Limitazioni alla circolazione dinamica privata e regolamentazione impianti a biomassa legnosa nel territorio del Comune di Rimini – periodo 1° Ottobre 2019 – 31 Marzo 2020.

Limitazioni traffico Comune Rimini

IL SINDACO

Premesso

– che il Decreto Legislativo n.155 del 13 agosto 2010 di recepimento della Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente;

– che il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in tutte le politiche di questa Amministrazione, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente;

Visto il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) per il risanamento della qualità dell’aria, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n.115 del 11 aprile 2017, che fra le varie misure previste ai fini della tutela della qualità dell’aria, prevede l’applicazione, nel periodo 1° Ottobre – 31 Marzo, di provvedimenti riguardanti limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato, utilizzo degli impianti a biomassa legnosa e misure emergenziali in caso di superamento continuativo per più giorni del valore limite del PM10;

Visto il Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e le Regioni Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto in data 25 luglio 2017;

Vista la delibera di Giunta Regionale n.1412 del 25 settembre 2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive rispetto a quanto previsto nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);

Vista la Legge Regionale n.14 del 22/10/2018, Capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria”, con la quale la Regione Emilia-Romagna all’articolo 40 ha definito quanto segue:
“1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.

2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.”;

Visti:
– l’art. 7 del Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modifiche) con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare, nei centri abitati, con ordinanze motivate e rese note, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

– l’art.50 del D. Lgs. n.267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche ed integrazioni;
– l’art.182, comma 6-bis del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia Ambientale”;
– il DPR n.74/2013;

– il DM Ambiente n.186/2017; Per quanto sopra esposto

ORDINA

1 – La circolazione stradale dinamica privata nel territorio del Comune di Rimini nel periodo 1° Ottobre 2019 – 31 Marzo 2020 è assoggettata alle limitazioni e disposizioni definite dal punto 2 al punto 8 del dispositivo del presente provvedimento;

2 – Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30 divieto di circolazione stradale dinamica privata dei seguenti mezzi:
– autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;
– autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;

– ciclomotori e motocicli Euro 0;

3 – Divieto di circolazione stradale dinamica privata dalle ore 8,30 alle ore 18,30 nelle seguenti domeniche (domeniche ecologiche):
– domenica 6 e 20 ottobre e 2019;
– domenica 3 e 24 novembre 2019;

– domenica 12 e 26 gennaio 2020;
– domenica 2 e 23 febbraio 2020;
– domenica 1 e 15 marzo 2020.
alle seguenti tipologie di veicoli:
– autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1;
– autoveicoli e veicoli commerciali diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3;  ciclomotori e motocicli Euro 0;

4 – L’Area Urbana del Comune di Rimini in cui si applicano le limitazioni della circolazione è la seguente:
Zona urbana a mare della Strada Statale 16
Sono escluse/i dalle limitazioni:

 la Strada Statale 16;
 i seguenti tratti della viabilità urbana a confine:

– Viale Principe di Piemonte dal confine con Riccione fino alla rotonda di incrocio con Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
– Via Cavalieri di Vittorio Veneto;
– Via San Salvador dal confine con Bellaria-Igea Marina fino all’incrocio con Via Tolemaide;

– Via Tolemaide;
 i seguenti tratti di viabilità al fine di consentire l’accesso ai parcheggi scambiatori ed alle strutture di ricovero e cura:

– Viale Losanna, Viale Parigi, Via Ambrosoli, Via Giordani, Via Melucci, Via Marradi, Viale Settembrini, Via Flaminia tratto dalla S.S.16 fino alla rotatoria con Viale Settembrini, Via Giuliani (ritorno Via Fada e Via Lagomaggio) Via Ugo Bassi, Via Roma, Largo Martiri d’Ungheria, Via Dei Mille, Viale Matteotti, Via XIII Settembre, Via Popilia, Via Emilia;

 l’accesso e l’uscita dal parcheggio del Piazzale Caduti di Cefalonia fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Via Caduti di Marzabotto);
l’accesso e l’uscita dal parcheggio di via Euterpe (Centro Ausa) fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via della Fiera – Via Euterpe);

 l’accesso e l’uscita dal parcheggio di Viale Valturio fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio);
l’accesso e l’uscita dal parcheggio Italo Flori fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Marecchiese – Viale Valturio – Via Circonvallazione Occidentale – Via Fracassi); l’accesso e l’uscita dal parcheggio presso il parco Don Tonino Bello fino alla SS.16 (percorso

di accesso/uscita: SS.16 – Via Beltramini – Via Baroni);
l’accesso e l’uscita dal parcheggio Piazzale Cesare Zavattini fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Beltramini – Via Morri);
 l’accesso e l’uscita dal parcheggio di Via G.Fantoni fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia Conca – Via G.Fantoni);
l’accesso e l’uscita dal parcheggio dell’Ospedale fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS.16 – Via Flaminia fino alla rotonda Suor Angela Molari);
 l’accesso e l’uscita dai parcheggi del Palacongressi fino alla SS.16 (percorso di accesso/uscita: SS16 – Via della Fiera – Via Monte Titano fino alla rotatoria con Via Acquario – Via Rosaspina fino al Piazzale Bornaccini).

5 – Le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti sono sospese nei seguenti giorni:
 lunedì 14 ottobre 2019
 venerdì 1° novembre 2019;

– mercoledì 25 dicembre 2019;  giovedì 26 dicembre 2019;
 martedì 31 dicembre 2019;
 mercoledì 1° gennaio 2020;

 lunedì 6 gennaio 2020.

6 – Tipologie di autoveicoli e di veicoli ai quali non si applicano le limitazioni alla circolazione di cui ai precedenti punti:
– autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologate a 4 o più posti;
– autoveicoli con almeno 2 persone a bordo se omologate a 2 o 3 posti, incluso ciclomotori e motoveicoli;

– autoveicoli elettrici e ibridi;
– ciclomotori e motocicli elettrici;
– autoveicoli alimentati a Gas metano o GPL;
– autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada.

7 – Veicoli oggetto di deroga alle limitazioni della circolazione di cui ai precedenti punti:

veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza,veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia) e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti pubblici e privati (esempio elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere);
veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro;
veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
veicoliaserviziodipersoneinvalideprovvistidicontrassegno“H”(handicap);
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria nonché per l’assistenza domiciliaria di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, veicoli utilizzati per il trasporto di persone dismesse da strutture ospedalierecon apposita certificazione;
veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare conattestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.), veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense e cantieri;
veicoliadibitialtrasportodistampaperiodica;
10.veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;

11.veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art.60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;

12.veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;

13. veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o di autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;

14.veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;

15. carri funebri e veicoli al seguito;
16. veicoli diretti alla revisione purchè muniti di documentazione che attesti la prenotazione; 17.veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori

economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere

autorizzate dall’Amministrazione comunale;
18.veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle

aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultano intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;

19. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri avente massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

20.veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n.261 e s.m.i.);

21.veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art.1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n.474;

8 – Misure emergenziali.

In seguito alle verifiche effettuate da ARPAE, nei due giorni di controllo settimanali, il lunedì e il giovedì, in caso di superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10, nell’ambito territoriale della Provincia di Rimini, sono altresì previste, dal giorno successivo, le seguenti misure emergenziali, fino al successivo giorno di controllo incluso:

8.a In caso di 3 giorni consecutivi di superamento:
– ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8,30 alle ore 18,30 a tutti i veicoli diesel Euro 4;
– riduzione della temperatura di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19° centigradi nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° centigradi nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali), ad esclusione degli ospedali, case di cura, scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
– divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.186 del 7 novembre 2017);
– divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli;
– divieto assoluto per qualsiasi combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall’art.182, comma 6 bis, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
– divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

– potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti.
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza mediante pubblici avvisi.
9 – La regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile nel territorio del Comune di Rimini nel periodo 1° Ottobre 2019–31 Marzo 2020 è assoggettata alle seguenti limitazioni e disposizioni:

– divieto, nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile, di utilizzo di combustibili solidi (legna, pellet, cippato, altro) per riscaldamento ad uso civile, negli impianti con una classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle (così come definite dal Decreto del Ministero dell’Ambiente n.186 del 7 novembre 2017) e nei focolari/camini tradizionali aperti o che possono funzionare aperti;

 obbligo, nei generatori di calore funzionanti a pellet, di utilizzo di pellet certificato da un Organismo di certificazione accreditatato, conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2.

DISPONE
1 – che venga apposta una adeguata e ben visibile segnaletica stradale necessaria per dare esecuzione al presente provvedimento;

2 – che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l’osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale;

3 – che per consentire l’attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione.

RENDE NOTO CHE

 L’inosservanza delle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e s. m., che verrà applicata in conformità alla procedura (modalità di pagamento, ricorso ecc.) disciplinata dagli articoli 194 e ss del medesimo Codice della Strada;

 L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l’attività non consentita;
 Non risponde della violazione alla presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

 Chiunque – al fine di ottenere i contrassegni e/o i documenti atti a certificare/attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza – rilasci dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

 Chiunque usi in modo improprio i contrassegni e/o le certificazioni/attestazioni relativi alle deroghe alle limitazioni alla circolazione (es. veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori degli orari e/o dei tempi previsti dal documento ecc.) sarà assoggettato al ritiro del contrassegno/documento ed alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Codice della Strada;

 Per controllare la “classe ambientale” del proprio veicolo (Euro 0/Pre-Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione. Nel sito www.liberiamolaria.it (gestito dalla Regione Emilia Romagna) sono consultabili gli elenchi aggiornati delle Direttive Europee anti-inquinamento succedutesi nel tempo;

 Che gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso la U.O. Qualità Ambientale/Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni Ambientali (Via Rosaspina n.21– Tel.0541/704719) ove, con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia

(giorni di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30);
 Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale del Comune di Rimini;
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è ammesso Ricorso Amministrativo Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

DISPONE

A) che l’U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini provveda a rendere nota a tutti i cittadini la presente Ordinanza:

 attraverso i mezzi di informazione (televisione, radio, stampa, internet ecc.) atti a garantire una massima e tempestiva divulgazione;
 attraverso l’organizzazione di un unico Ufficio/punto comunale di informazione, accessibile da tutte le tipologie di utenza, che garantisca risposte adeguate ed omogenee a tutti i quesiti che possano essere posti in materia;

B) che il Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale del Comune di Rimini provveda affinché sia apposta idonea segnaletica e provveda all’invio della presente Ordinanza a:

* Direzione Polizia Municipale di Rimini
* U.O. Comunicazione e U.R.P. del Comune di Rimini * Prefettura di Rimini
* Questura di Rimini
* Comando Provinciale Arma dei Carabinieri
* Comando Guardia di Finanza di Rimini
* Corpo Forestale dello Stato di Rimini
* Regione Emilia Romagna
* Provincia di Rimini
* START Romagna